Chiusura di un conto intestato a una comunione ereditaria
Le due eredi si trovavano in una situazione spiacevole. Avevano concordato con il loro fratello che ciascuno dei tre avrebbe ricevuto un terzo dei beni depositati in banca e le avevano perciò inviato un ordine di chiusura firmato da tutti e tre gli eredi. Questo ordine, inviato alla banca circa due anni prima ch’esse sottoponessero il caso all’Ombudsman, conteneva in realtà solo informazioni rudimentali sui conti verso cui effettuare i rispettivi bonifici. Le informazioni mancanti furono prontamente fornite dalle due sorelle, ma non dal fratello. Quest’ultimo rifiutava di collaborare con le due sorelle e con la banca. Probabilmente ciò era legato al fatto che le due sorelle avevano regolarizzato la loro situazione fiscale dopo la morte della madre. Mancavano invece indicazioni che anche il fratello avesse proceduto in questo senso. Non è da escludere che questa circostanza abbia influito in modo significativo sulla riluttanza della banca a eseguire l’ordine di chiusura.
L’Ombudsman poteva ben capire che la banca, conformemente alle sue direttive interne, intendesse chiarire in un unico passo tutte le questioni legate alla comunione ereditaria e che si aspettava quindi che i tre eredi collaborassero a tal fine. Tuttavia, dopo che i tre eredi, con le loro firme, avevano impartito alla banca l’ordine di chiudere la relazione e dopo che le due sorelle e la banca avevano intrapreso, in vano, svariati tentativi per ottenere dal fratello delle informazioni supplementari circa il conto sui cui trasferire la parte a lui spettante, l’Ombudsman ha ritenuto che fosse necessario trovare una soluzione alternativa che tenesse conto degli elementi a disposizione. In caso contrario, le due sorelle , pur non avendo colpa, per un periodo indeterminato non avrebbero avuto alcun modo di accedere alla quota di eredità a loro spettanti.
Dopo alcune discussioni, la banca ha cercato un’ultima volta di contattare l’erede non collaborativo per ottenere quelle che riteneva essere le informazioni necessarie. Dopo che anche questo tentativo è purtroppo fallito, la banca si è infine mostrata disposta a trasferire alle sorelle, sui conti da esse indicate, le quote ereditarie a cui avevano diritto, ciascuna pari a un terzo del saldo del conto ereditato, sulla base dell’ordine di chiusura trasmessole a suo tempo. La quota spettante al fratello è rimasta sul conto intestato alla comunione ereditaria. Nel caso in cui il fratello dovesse continuare a non collaborare, la banca sarebbe probabilmente costretta a gestire questo conto come relazione senza contatto e, in ultima analisi, come relazione non rivendicata conformemente alle Direttive concernenti le relazioni senza contatto e non rivendicate.