Home Raccolta di casi Conto / libretto di risparmio Chiusura di un conto di una società radiata – Soluzione pragmatica

Chiusura di un conto di una società radiata – Soluzione pragmatica

Oggetto:

Numero del caso: 2026/01

Dopo la messa in liquidazione della sua società, il socio gerente liquidatore di una società a responsabilità limitata (Sagl) aveva chiesto alla banca di chiudere il conto della società e di trasferirne il saldo sul proprio conto personale, prima che quest’ultima fosse radiata dal registro di commercio. La banca non aveva dato seguito alle istruzioni del socio, senza fornire alcuna spiegazione. Dopo la radiazione della società, il socio aveva rinnovato le proprie istruzioni. La banca aveva subordinato la loro esecuzione alla reiscrizione della società nel registro di commercio. In seguito all’intervento dell’Ombudsman, la banca ha acconsentito a trasferire il saldo del conto della società sul conto privato del cliente, senza esigere la reiscrizione della società.

Il socio gerente liquidatore di una Sagl in liquidazione, titolare di un conto intestato a suo nome presso la banca, aveva chiesto a quest’ultima di chiudere definitivamente il conto della società e di trasferire il saldo, pari a circa CHF 70’000, sul suo conto personale. Il cliente aveva formulato tale richiesta per iscritto mentre la società era ancora in fase di liquidazione, ma prima che venisse radiata dal registro di commercio.

Nonostante le chiare istruzioni del cliente, la banca non aveva dato seguito alla richiesta, senza fornire alcuna informazione. Dopo la radiazione della società, il cliente aveva rinnovato la sua istanza per posta, ma la banca si era rifiutata di eseguire le istruzioni, esigendo la reiscrizione della società nel registro di commercio per procedere al trasferimento del saldo.  Secondo il cliente, la reiscrizione della società nel registro di commercio costituiva un requisito sproporzionato e inutile. Da un lato, avrebbe generato costi che egli stimava in circa CHF 10’000; dall’altro, egli era sempre stato l’unico proprietario delle quote sociali e disponeva di un potere di firma individuale per vincolare la società.

Il cliente si è quindi rivolto all’Ombudsman. Quest’ultimo ha esaminato gli elementi del dossier e ha riconosciuto la legittimità degli argomenti di entrambe le parti.  Da una parte, la banca assumeva una posizione formalmente comprensibile, ma dall’altra il cliente sollevava preoccupazioni pratiche ed economiche valide. L’Ombudsman ha rilevato in particolare che il cliente, in qualità di socio gerente liquidatore, disponeva di un potere di firma individuale per la società e che nessun’altra persona aveva avuto diritto di firma durante l’esistenza della stessa. Ha inoltre osservato che il cliente aveva trasmesso la sua prima richiesta di chiusura dopo la messa in liquidazione, ma prima della radiazione della società dal registro di commercio, il che avrebbe dovuto permettere alla banca di agire tempestivamente.

L’Ombudsman ha ritenuto che si potesse trovare una soluzione pragmatica, senza rendere necessaria la costosa reiscrizione della società. Ha chiesto alla banca di riesaminare la propria posizione e di fornire spiegazioni dettagliate qualora avesse insistito nel suo rifiuto. In seguito all’intervento dell’Ombudsman, la banca ha accettato di rivedere la propria decisione. Ha infine acconsentito a trasferire il saldo del conto della società sul conto privato del cliente, senza esigere la reiscrizione della società. Questa soluzione ha permesso di evitare spese inutili e risolvere la controversia in modo equo.