Chiusura da parte di un procuratore autorizzato di un conto appartenente alla successione
È legalmente ammissibile e, secondo le osservazioni dell’Ombudsman, usuale nel settore conferire delle procure bancarie valide anche oltre la morte del mandante. Spesso però le banche non le riconoscono più quando hanno conoscenza della morte del titolare di un conto. Alla morte di quest’ultimo, tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla relazione bancaria sono trasferiti per legge agli eredi. Le banche vogliono perciò assicurarsi che la procura concessa non venga usata a scapito degli eredi ed evitare di esporsi al rischio di azioni in responsabilità per danni derivanti da un tale utilizzo. Per questo motivo, richiedono spesso la presentazione di un certificato di eredità e il consenso degli eredi prima di autorizzare operazioni effettuate sulla base della procura. L’Ombudsman ha affrontato questo tema nel suo rapporto annuale del 2014 alle pagine 15 e 16 (disponibile unicamente in tedesco e francese).
Nel caso in questione, la banca era a conoscenza della morte della titolare del conto, dato che il procuratore l’aveva informata a riguardo. Ciò nonostante, essa ha onorato la procura. La banca ha spiegato all’erede che era solita richiedere la presentazione di un certificato di eredità solo se le operazioni raggiungevano un ammontare minimo, cosa che nel caso specifico non era avvenuta. Non c’è nessun obbligo legale di richiedere un certificato di eredità. Tuttavia, se la banca si astiene dal richiederlo e più tardi si scopre che ha riconosciuto erroneamente una persona come procuratore, essa può essere tenuta responsabile dei danni subiti dagli eredi. Nel contesto di una procura concessa dopo la morte ciò può avvenire quando la banca era o, in funzione delle circostanze, doveva essere a conoscenza del fatto ch’essa è utilizzata in modo improprio, a scapito degli eredi.
Nel caso in questione, la defunta aveva vissuto con il suo partner per molti anni e condiviso con lui lo stesso nucleo domestico. Il suo partner si era anche occupato degli affari della cliente dopo la sua morte. Tra le altre cose, aveva organizzato il rilascio del certificato di eredità a favore della testatrice e aveva preparato la sua ultima dichiarazione delle imposte. L’erede ha dichiarato che aveva dato il suo consenso a riguardo. Inoltre, grazie a documenti fiscali poteva prendere conoscenza del saldo del conto prima che fosse saldato.
L’Ombudsman ha spiegato all’erede che, secondo la sua esperienza, si poteva presumere che durante la lunga convivenza e a causa del nucleo domestico comune ch’essi avevano costituito, vi erano state in qualche modo interdipendenze patrimoniali tra la nonna e il suo partner. Inoltre, per le coppie sposate, la legge prevede che dopo la morte di un coniuge, il regime matrimoniale deve essere liquidato prima di quello successorio.
Sulla base dei documenti a sua disposizione e delle conversazioni avute con l’erede, l’Ombudsman ha potuto constatare ch’ella voleva stilare con il partner di sua nonna un conteggio delle transazioni effettuate in relazione alla successione e che non aveva ancora discusso con lui a proposito della chiusura del conto bancario. Sulla base delle informazioni a disposizione, l’Ombudsman non ha trovato alcun argomento pertinente sulla base del quale avrebbe dovuto considerare che la procura, di per sé valida, non avrebbe dovuto essere onorata dalla banca. Non è neppure stato possibile determinare se e in che misura l’erede avesse subito dei danni in relazione all’accaduto.
L’Ombudsman ha quindi raccomandato all’erede di chiarire dapprima i fatti con il partner di sua nonna. Qualora poi dovesse risultare che questi ha prelevato dei beni che le spettano in quanto unica erede e lei non dovesse riuscire a ottenerne la restituzione, ella dovrebbe chiedere alla banca un risarcimento corrispondente e inoltrarle un reclamo in talo senso. L’Ombudsman ha indicato all’erede che in questo caso sarebbe disposto a esaminare nuovamente la questione qualora la banca non dovesse trattarlo in modo per lei soddisfacente. Come richiesto nell’ambito della procedura di mediazione, in un caso del genere l’erede deve presentare all’Ombudsman la corrispondenza scambiata con la banca e spiegare, esponendo i relativi argomenti, quali punti della posizione della banca ella contesta.