Cessazione della relazione d’affari con un cittadino svizzero residente negli USA
Il dipartimento di compliance della banca aveva giustificato l’interruzione del rapporto d’affari con la mancanza dei documenti FATCA, necessari per i clienti nella sua situazione. Il FATCA è il cosiddetto “Foreign Account Tax Compliance Act”, una legge fiscale statunitense con conseguenze di vasta portata per le istituzioni finanziarie straniere e i clienti che ne sono toccati. Tuttavia, quanto affermato dalla banca si è rivelato essere falso: il cliente le aveva fornito la documentazione FATCA completa. Inoltre, il cliente era pienamente “trasparente” dal punto di vista fiscale, ossia aveva sempre adempiuto ai propri obblighi fiscali nei confronti delle autorità statunitensi. Egli era anche disposto e in grado di fornire le relative prove. Nonostante ciò, la banca ha confermato la disdetta della relazione perché, per motivi di politica commerciale, essa non voleva più avere rapporti con clienti di questo tipo.
Data la sua situazione, il cliente non è riuscito ad aprire un conto bancario in Svizzera a condizioni accettabili entro i termini stabiliti dalla banca. Poiché soggiornava regolarmente in Svizzera per lunghi periodi e aveva bisogno di denaro, egli aveva deciso di saldare in contanti il conto che la banca aveva disdetto e di utilizzare il denaro per vacanze e acquisti. La banca non gli ha però permesso di procedere in questo modo. In seguito, il cliente ha concordato con suo padre ch’egli gli avrebbe custodito il suo denaro in modo fiduciario sul suo conto bancario. La banca si è opposta anche a quest’opzione, rifiutando di effettuare il relativo bonifico e chiedendo al cliente ch’egli desse l’ordine di trasferire il denaro su un conto a suo nome. Nei confronti del cliente, la banca ha giustificato questo atteggiamento facendo riferimento a direttive e requisiti interni, sui quali non ha fornito spiegazioni più dettagliate.
Dopo l’ultimo reclamo del cliente, la banca ha richiamato la sua attenzione sul fatto che, in base all’art. 45 dell’Ordinanza sulle banche e alle direttive dell’Associazione dei banchieri sugli averi senza contatto e sugli averi non rivendicati, era obbligata, qualora entro un certo termine non era stato possibile ristabilire il contatto con il cliente, un suo successore legale o un suo rappresentante, a pubblicare tali averi e a consegnarli all’Amministrazione federale delle finanze. La banca ha inoltre affermato, in termini generali, che le condizioni imposte per la chiusura della relazione servono a garantire la sicurezza del cliente e la chiarezza dei rapporti di proprietà sugli averi.
Il cliente ha quindi contattato l’Ombudsman e ha chiesto che la banca gli permettesse di saldare il conto ch’essa aveva disdetto nella forma da lui richiesta. Inoltre, ha chiesto il rimborso delle nuove commissioni introdotte per i clienti domiciliati all’estero che gli erano stati addebitati dopo il suo primo ordine di chiusura, rifiutato dalla banca. In fine, il cliente ha chiesto chiarimenti in merito al riferimento fatto dalla banca alle Direttive sugli averi senza contatto e sugli averi non rivendicati e il suo commento relativo alla sicurezza del cliente e la chiarezza dei rapporti di proprietà sugli averi.
L’Ombudsman ha quindi contattato la banca e le ha fatto presente che, a suo avviso, il cliente aveva il diritto di disporre del suo saldo, anche mediante un prelievo in contanti (art. 84 del Codice delle obbligazioni). Nel caso in cui la banca non dovesse permettere tale disposizione, o dovesse permetterla solo in misura limitata, essa dovrebbe essere in grado di giustificare chiaramente la sua posizione indicando la base giuridica pertinente. Per quanto l’Ombudsman ha potuto osservare, una giustificazione di questo tipo non era però presente nella corrispondenza che, fino ad allora, la banca aveva scambiato con il cliente.
Dopo aver consultato i suoi dipartimenti specializzati, la banca si è infine detta disposta ad accettare eccezionalmente che il conto venisse saldato in contanti e ha rimborsato al cliente le commissioni addebitate. L’Ombudsman si è rallegrato del fatto che il caso ha potuto essere risolto in questo modo. Tuttavia, si è sentito in dovere di muovere una chiara critica alla banca, in quanto ha ritenuto che, fino al suo intervento, il reclamo del cliente era stato gestito in modo carente sotto diversi aspetti. L’Ombudsman ha inoltre attirato l’attenzione della banca sul fatto che, a suo avviso, le questioni alla base del caso non avevano nulla a che vedere con le disposizioni relative agli averi senza contatto e agli averi non rivendicati e che quindi non vi doveva essere una confusione di questo tipo.