Certificato di eredità come documento di legittimazione determinante in una successione tedesca
Di tanto in tanto, l’Ombudsman si trova di fronte a casi in cui gli eredi di una successione tedesca non riescono a raggiungere un accordo con una banca svizzera sulla necessità di fornire un certificato di eredità come documento di legittimazione per ottenere informazioni su degli averi e poterne disporre. L’esperienza ha dimostrato che il rilascio di un certificato di eredità in Germania comporta costi considerevoli, calcolati in base al valore della successione. A questo proposito, gli eredi fanno spesso riferimento a una decisione della Corte federale di giustizia tedesca del 2005, secondo la quale un testamento aperto davanti a un notaio è un attestato sufficiente di legittimazione. In questo caso, la rappresentante degli eredi ha anche sostenuto che un testamento notarile dovrebbe essere riconosciuto ai sensi dell’articolo 96 della Legge federale sul diritto internazionale privato.
La banca ha invece ritenuto che il livello di diligenza pertinente per verificare la legittimazione degli eredi è determinato dal diritto contrattuale svizzero. L’obbligo usuale di diligenza negli affari richiede che gli eredi presentino un certificato di eredità, poiché il loro stato viene esaminato solo quando questo documento viene emesso. Un testamento aperto davanti a un notaio non ha, su questa questione, alcuna portata di “buona fede”. Inoltre, la decisione della Corte federale di giustizia tedesca citata dalla rappresentante degli eredi, non ha alcuna valenza in Svizzera. Si aggiunge a ciò che secondo la banca era lecito chiedersi se un testamento aperto presso un notaio potesse essere riconosciuto come certificato di eredità ai sensi della Legge federale sul diritto internazionale privato. In un certificato di eredità, la questione di chi ha diritto all’eredità è regolata chiaramente e senza ambiguità. Nel caso dell’apertura di un testamento, invece, si tratta solo di determinare quali disposizioni testamentarie sono aperte, senza che venga esaminata la questione dello status di erede. Per tutte queste ragioni, la banca ha mantenuto la sua esigenza di produrre un certificato di eredità.
L’Ombudsman ha condiviso con la banca il parere che la legittimazione degli eredi deve essere verificata con la dovuta diligenza e che il corrispondente grado di diligenza è definito dal diritto contrattuale svizzero. Tuttavia, ha sottolineato che nel caso specifico erano state richieste solo informazioni su una relazione bancaria chiusa da tempo, e che la questione se gli eredi potevano validamente disporre dei beni o meno non si poneva nemmeno. Il rischio della banca era quindi limitato alla trasmissione di informazioni a una persona non autorizzata e quindi alla violazione del suo dovere di discrezione. Mentre era chiaro che una tale violazione poteva avere conseguenze sia civili che penali, l’Ombudsman ha ritenuto che, nel caso specifico, il rischio era estremamente basso date le circostanze. La banca è stata convinta da questi argomenti e alla fine ha fornito le informazioni richieste alla rappresentante degli eredi.