Bonifico internazionale non riaccreditato dopo l’annullamento
Una cliente aveva effettuato un bonifico urgente di CHF 5’400 per remunerare un avvocato all’estero. Poiché l’importo non era giunto a destinazione entro il termine previsto, la cliente ha contattato la propria banca. Quest’ultima le aveva confermato che l’ordine di bonifico poteva essere annullato, poiché il denaro non era ancora stato accreditato sul conto del destinatario. La banca l’aveva inoltre rassicurata sul fatto che l’importo del bonifico sarebbe stato riaccreditato sul suo conto. Nonostante le assicurazioni della banca, sono trascorsi diversi mesi senza che l’importo del bonifico venisse restituito alla cliente. Poiché i vari contatti con la banca non avevano permesso di risolvere la questione, la cliente si è rivolta all’Ombudsman. Quest’ultimo è quindi intervenuto presso la banca per facilitare il dialogo tra le parti. Grazie a questa mediazione, le parti hanno trovato una soluzione e l’importo è stato rimborsato alla cliente.
La cliente aveva effettuato un bonifico internazionale di un importo pari a CHF 5’400 a favore di un avvocato con sede in un Paese asiatico. Tale somma era destinata a onorare le competenze del legale per l’assistenza in una procedura giudiziaria relativa all’affidamento del figlio della cliente. Preoccupata per il ritardo nell’esecuzione, la cliente si era rivolta alla banca. Quest’ultima aveva confermato che il bonifico poteva ancora essere revocato poiché i fondi non erano giunti alla banca beneficiaria e non era stato ancora accreditato sul conto dell’avvocato. La cliente aveva quindi chiesto alla banca di annullare il bonifico. La banca le aveva confermato l’annullamento dell’operazione e le aveva assicurato che l’importo corrispondente le sarebbe stato presto accreditato sul conto. Nel frattempo, la cliente aveva trasferito una somma equivalente tramite un altro canale di pagamento.
Tuttavia, l’importo del bonifico non è mai stato riaccreditato alla cliente. Nonostante i solleciti telefonici e scritti, per circa due mesi la cliente non ha ottenuto alcuna risposta concreta dalla propria banca.
La cliente si è quindi rivolta all’Ombudsman, manifestando il proprio malcontento. Ha rilevato che una collaboratrice della banca le aveva assicurato che le registrazioni telefoniche confermavano l’impegno della banca di riaccreditarle i fondi trasferiti. Ciò nonostante, i diversi contatti avuti con la banca non avevano ancora permesso di giungere a una soluzione, ovvero al rimborso della somma trasferita.
L’Ombudsman ha consigliato alla cliente di formalizzare il proprio reclamo per iscritto alla direzione della banca. Il reclamo della cliente è tuttavia rimasto senza seguito. Informato di tale situazione, l’Ombudsman è intervenuto presso la banca chiedendole di rispondere al reclamo della cliente.
La banca ha quindi preso contatto con la cliente comunicandole la propria disponibilità a compiere un gesto a suo favore. Tuttavia, ha subordinato il rimborso della somma trasferita alla condizione che la cliente provasse di aver effettuato un secondo bonifico di importo equivalente al primo a favore dell’avvocato. Tale richiesta ha suscitato l’indignazione della cliente. Ha sostenuto che il rimborso dell’importo versato era la conseguenza necessaria dell’annullamento dell’ordine inizialmente impartito. Ella ha rilevato, inoltre, che, durante i vari contatti con la banca, quest’ultima non aveva mai messo in discussione il suo diritto a ottenere il riaccredito della somma corrispondente.
L’Ombudsman ha ripreso contatto con la banca, ha discusso la situazione con l’istituto e l’ha esortato a trovare una soluzione rapida. La banca ha riconosciuto che la prova richiesta non era necessaria. L’istituto ha quindi ricontattato la cliente e le ha rimborsato l’integralità dell’importo richiesto. Il caso ha potuto così essere risolto, con soddisfazione della cliente.