Aumento massiccio delle spese per l’estinzione del credito
Dai documenti sottoposti all’Ombudsman, non risultava in modo chiaro se, nel caso in questione, la banca aveva rispettato i principi che egli applica nelle controversie sulle spese e commissioni [cfr. caso 2022/20]. L’Ombudsman ha pertanto contattato la banca e le ha chiesto se esisteva un contratto sugli oneri bancari e, in caso affermativo, in che modo esso era stato adattato nel corso della relazione d’affari con il cliente. Egli ha inoltre chiesto se l’ipoteca concordata aveva una durata fissa.
Nella procedura di mediazione, la banca si è fatta rappresentare da un avvocato esterno. Egli ha informato l’Ombudsman per conto della sua mandane che il tariffario che il cliente aveva accettato nel 2019, firmando, al momento della stipula dell’ipoteca, le Condizioni generali (CG), prevedeva delle spese per l’estinzione del credito di 350 franchi. L’avvocato ha inoltre fatto valere che, secondo le CG, la banca aveva il diritto di adeguare questo tariffario, messa a disposizione dei clienti nelle sue agenzie e sul suo sito web, in qualsiasi momento in funzione delle condizioni di mercato o di altre ragioni oggettive. L’importo di 350 franchi non essendo più giustificato a causa delle circostanze economiche, la banca era passata, a partire dal 1° giugno 2021, a un importo percentuale calcolato sull’importo del credito. Secondo l’avvocato, questo sistema teneva meglio conto dei costi effettivamente causati dal mancato rinnovo del credito, anch’essi proporzionali all’importo del credito. Secondo la banca, il mutuatario avrebbe dovuto monitorare attivamente gli adeguamenti delle tariffe e, se non avesse voluto accettare l’adeguamento, avrebbe dovuto disdire il mutuo in tempo utile.
In un primo scambio con l’Ombudsman, l’avvocato non è stato in grado di indicare se il cliente avesse stipulato o meno un’ipoteca a scadenza fissa. Nel corso di un secondo scambio, è emerso che il cliente aveva stipulato un’ipoteca Libor nel 2019 con una durata fissa fino al 2022. In vista della sostituzione del Libor con il SARON, nel giugno 2021 è stata convenuta un’ipoteca SARON per il resto della durata concordata ed è stato concluso un nuovo contratto. La disdetta anticipata di questo accordo era possibile solo a fronte del pagamento di un’ingente penale per disdetta anticipata. L’adeguamento dall’ipoteca Libor all’ipoteca SARON non ha concesso al cliente la possibilità di disdire il contratto di credito in modo anticipato.
Il ragionamento economico della banca era difficilmente comprensibile per l’Ombudsman. In questo caso particolare, sebbene l’importo dell’ipoteca fosse elevato, era necessario consegnare solo una cartella ipotecaria in cambio del pagamento da parte della nuova banca dell’importo del credito da rimborsare. Secondo quanto osservato dall’Ombudsman, definire le spese per l’estinzione di un credito come una percentuale dell’importo creditizio, senza un limite massimo, è piuttosto insolito. Tuttavia, definire i parametri secondo cui delle spese sono calcolate è una questione di politica aziendale ed esula pertanto dalle competenze dell’Ombudsman.
Più grave per l’Ombudsman era il fatto che, a suo avviso, i principi relativi alle spese e commissioni erano stati violati due volte. Contrariamente a quanto sostenuto dal cliente, esisteva effettivamente un accordo concernente gli oneri della banca. Le spese per l’estinzione del credito di 350 franchi ch’esso prevedeva erano quindi state validamente concordate tra le parti. Tuttavia, l’aumento sostanziale richiesto dalla banca, non era stato preceduto da una comunicazione attraverso il consueto canale di comunicazione concordato con il cliente. Secondo l’Ombudsman, non ci si può aspettare che un cliente controlli costantemente il tariffario che la banca mette a disposizione nelle agenzie della banca o ch’essa pubblica sul suo sito web. Inoltre, quando l’adeguamento è entrato in vigore, il cliente era vincolato a un’ipoteca a tempo determinato che non poteva essere disdetta senza gravi conseguenze finanziarie. L’Ombudsman non ha ritenuto ammissibile che durante questo periodo la banca modificasse le spese per l’estinzione del credito.
La banca ha infine deciso di rimborsare al cliente l’importo eccedente i 350 franchi originariamente concordati. Il cliente ha accettato questa soluzione.