Annullamento di un ordine di acquisto con limite di prezzo per un derivato
Poiché per l’Ombudsman la risposta della banca era incomprensibile alla luce dei rimproveri mossegli dal cliente, egli le ha chiesto di prendere posizione in merito ai fatti esposti da quest’ultimo. La banca ha risposto dopo tre mesi, un termine piuttosto lungo nell’ambito di una procedura di mediazione dell’Ombudsman, ma ha preso posizione in modo molto dettagliato.
Essa ha spiegato che gli ordini dei clienti per tali derivati venivano da lei piazzati su una piattaforma esterna. Secondo le condizioni commerciali applicabili al sistema di negoziazione elettronica utilizzato, che erano state accettate dal cliente, le emittenti di strumenti finanziari non erano tenute ad accettare gli ordini piazzati dalla banca per conto dei propri clienti sulla piattaforma esterna che costituiva l’interfaccia fra la banca e l’emittente. La banca non poteva quindi garantire che un cliente potesse negoziare un determinato strumento finanziario in un determinato momento. Un ordine poteva essere eseguito solo se l’emittente interessato ne confermava l’accettazione. Nel caso in esame, a dire della banca, durante una notte precedente la data di scadenza dell’ordine in questione, l’emittente aveva modificato lo stato del prodotto in «esaurito», cosicché la piattaforma aveva immediatamente cancellato l’ordine piazzato dalla banca per conto del cliente. L’avvenuta cancellazione era stata notificata il minuto stesso al cliente, nella rubrica «Miei ordini» del suo conto.
Il cliente era così stato informato dell’avvenuta cancellazione, motivo per cui l’indomani aveva contattato telefonicamente la banca, che gliene aveva dato conferma. In tale sede gli era quindi stata data conferma della cancellazione. Pur sapendo che a quel momento il prodotto era nuovamente disponibile sulla piattaforma, il cliente non aveva inserito nessun nuovo ordine. Inoltre, contrariamente a quanto da lui esposto, nella giornata borsistica in questione, dopo essere stato rimesso a disposizione, il prodotto non era mai stato negoziato a un prezzo inferiore al limite d’acquisto del cliente. Pertanto, la banca non avrebbe comunque potuto acquistare il prodotto per suo conto al prezzo desiderato. Il prezzo di vendita più basso che era stato indicato era decisamente superiore al limite che era stato fissato dal cliente. A suo avviso quanto occorso non aveva quindi arrecato nessun danno al cliente. Pur respingendo la pretesa di risarcimento anche nella presa di posizione trasmessa all’Ombudsman, la banca ha infine offerto al cliente, in considerazione della relazione commerciale di lunga durata, a titolo di cortesia e senza riconoscere un obbligo legale, il pagamento di un terzo dell’importo richiesto.
In considerazione delle circostanze, l’Ombudsman ha potuto comprendere la reazione del cliente a seguito della cancellazione, prima della sua scadenza, dell’ordine di acquisto con limite del prezzo. Come illustrato dal caso in esame, la modifica dello stato di un prodotto può essere solo temporanea. La banca ha esposto in maniera plausibile di non aver avuto nessun influsso su tale modifica. Tuttavia, il motivo per cui la modifica temporanea di cui sopra doveva necessariamente comportare la cancellazione di un ordine d’acquisto con limite del prezzo è rimasto incomprensibile. Quale mandataria, la banca ha comunque per legge il diritto di recedere in qualsiasi momento da un ordine conferito, così come il mandante ha il diritto di revocare in qualsiasi momento un ordine del genere. Ciò è possibile anche in tempo inopportuno, ma può far insorgere un obbligo di risarcimento del danno. Tuttavia, secondo l’Ombudsman, anche qualificando come avvenuta in tempo inopportuno la cancellazione notturna dell’ordine di acquisto con limite di prezzo, nel caso concreto, la stessa non avrebbe comportato alcun danno in quanto il prodotto, nella giornata borsistica in esame, non aveva mai raggiunto il limite di acquisto fissato dal cliente. La banca ha inoltre esposto in maniera plausibile di aver informato il cliente della cancellazione.
Alla luce di queste riflessioni, l’Ombudsman ha ritenuto equa la proposta a titolo di cortesia della banca ed ha consigliato al cliente di accettarla. Pur non condividendo in ogni punto i fatti esposti dalla banca, il cliente si è detto soddisfatto della proposta e l’ha accettata.