Adeguamento del tasso d’interesse di un conto pilastro 3a
Riferendosi ad un articolo apparso in una rivista per consumatori, il cliente ha sostenuto che l’adeguamento del tasso d’interesse costituisce una modifica del contratto che necessita del consenso dei clienti e che, senza tale consenso, rimane in vigore la sua versione originale, con il tasso d’interesse previsto inizialmente.
Nella sua risposta al cliente, l’Ombudsman ha fatto, in primo luogo, presente che il conto del pilastro 3a non si basa su un normale contratto di conto bancario, bensì su una convenzione di previdenza con la fondazione di previdenza della banca (previdenza vincolata 3a), che è disciplinata in parte dalla legge. Al cliente, in qualità di intestatario, non spetta, nei confronti della fondazione di previdenza, un diritto diretto al versamento dei suoi averi di previdenza, bensì unicamente un’aspettativa alla corresponsione di determinate prestazioni concesse in casi specifici previsti dalla legge o dal regolamento applicabili.
L’Ombudsman, evidentemente, condivide l’opinione espressa dal cliente che i contratti, di norma, devono essere rispettati così come sono stipulati dalle parti. Questo vale anche per la remunerazione dei versamenti, risp. dell’avere di risparmio, di modo che si deve tener conto di quanto è stato pattuito (o si possa considerare pattuito) nel caso specifico. Stando alle osservazioni dell’Ombudsman, nella prassi prevalgono le alternative seguenti:
nel contratto, le parti concordano un tasso d’interesse fisso;
nel contratto è concordato che la remunerazione evolve in base ad un tasso d’interesse di riferimento prestabilito;
nel contratto è concordata una remunerazione variabile e ad una delle parti, generalmente alla banca o ad un istituto di previdenza, è conferito il diritto (un cosiddetto diritto costitutivo) di adeguare il tasso d’interesse alle circostanze (per es. adeguamento alle condizioni del mercato);
nel contratto non è previsto nessun obbligo di remunerare i versamenti e il pagamento di un interesse è concesso unilateralmente dalla banca.
Le basi determinanti per la remunerazione del conto pilastro 3a sono in primo luogo la convenzione e il regolamento di previdenza. Ciò era anche stabilito nella rubrica «Convenzione» della conferma d’apertura indirizzata al cliente dalla fondazione di previdenza. La convenzione di previdenza non conteneva nessuna clausola concernente la remunerazione dell’avere di previdenza. Il regolamento prevedeva invece che gli averi sarebbero stati remunerati secondo un tasso preferenziale superiore al tasso d’interesse corrente per gli averi di risparmio usuali. Pertanto, la documentazione contrattuale rilevante non conteneva alcun accordo in merito alla corresponsione di un tasso d’interesse fisso specifico. Secondo l’Ombudsman, è evidente che di regola, a meno che non sia stato eccezionalmente previsto qualcos’altro, gli averi di risparmio, ai quali faceva riferimento il regolamento, sono assoggettati a una remunerazione variabile. Questo è confermato dal fatto che il tasso d’interesse originario, fatto valere dal cliente e previsto nella conferma d’apertura, era indicato alla rubrica «tasso d’interesse attuale». Se l’intenzione fosse stata quella di concordare un tasso fisso, questa denominazione della rubrica non avrebbe avuto alcun senso e sarebbe stata sufficiente la semplice denominazione «tasso d’interesse».
Inoltre, nel caso in esame, non si trattava di un conto di risparmio usuale, ma di una convenzione di previdenza stipulata con una fondazione di previdenza nell’ambito della previdenza professionale prevista dalla legge. L’Ombudsman è quindi partito dal presupposto che, in linea di massima, un istituto di previdenza deve trattare allo stesso modo tutti i beneficiari: pertanto non vi è alcuna possibilità di negoziare individualmente il tasso per la remunerazione dell’avere di previdenza oppure una remunerazione che dipenda dall’approvazione individuale di un intestatario.
In considerazione di ciò, l’Ombudsman non ha potuto far altro che chiudere la pratica con una risposta in tal senso. Anche se questo risultato non era quello che si era aspettato il cliente, l’Ombudsman si è auspicato che le sue considerazioni gli siano comunque state utili a titolo orientativo.