Acquisti non autorizzati di fondi nell’ambito di un mandato di consulenza in investimenti
La prima operazione di acquisto contestata è stata effettuata nella primavera 2021 in un contesto di tassi negativi. Dai verbali delle conversazioni telefoniche era emerso che, a causa delle condizioni che la banca applicava alle sue relazioni d’affari, la cliente avrebbe dovuto pagare interessi negativi. La cliente voleva evitare questi oneri e aveva discusso con la sua consulente alla clientela delle possibili alternative. In quell’occasione, era stata tematizzata una partecipazione in un investimento liquido e a basso rischio, poi era stata formulata la proposta di un investimento nel fondo che successivamente è stato sottoscritto per conto della cliente. Secondo la banca, si trattava chiaramente di una soluzione transitoria, vale a dire di un’alternativa al deposito dei suoi averi in conto. Essa doveva permettere alla cliente di evitare l’addebito d’interessi negativi. Inoltre, la cliente non voleva ancora effettuare gli investimenti veri e propri, definiti nell’ambito del contratto di consulenza. Ella intendeva infatti aspettare il trasferimento di ulteriori fondi prima di effettuarli. Dalla documentazione a disposizione non risultava che la cliente avesse dato espressamente un ordine di acquisto. Concernente il secondo acquisto, effettuato alla fine del 2021, non era disponibile alcuna documentazione.
Date queste circostanze, la cliente riteneva abusivo il fatto che la banca si appellava alla finzione di accettazione, contenuta nelle sue condizioni generali. Secondo la relativa disposizione, le transazioni sono considerate accettate se il cliente non fa opposizione entro 30 giorni dalla consegna dei documenti giustificativi. La cliente era del parere che, vista la situazione, ella non aveva avuto alcun motivo né alcun obbligo di sorvegliare il suo conto o deposito. Secondo la cliente, dai protocolli telefonici risultava chiaramente che l’investimento avrebbe dovuto essere differito fino al versamento di ulteriori fondi. Alla fine, tale versamento non ha avuto luogo e la relazione d’affari è stata chiusa.
Inoltre, la cliente sosteneva che, in relazione a questi investimenti, la banca non le aveva fornito alcuna informazione sul prodotto o sui rischi a esso connessi, come richiesto dalle norme della MIFID II applicabili alla relazione d’affari a causa del suo domicilio. A ciò si aggiungeva che, nella primavera 2021, il 95% dei suoi averi era stato investito in un unico fondo, il che rappresentava una concentrazione di rischio eccessiva. Infine, secondo la cliente, la categoria di rischio dei fondi contestati non corrispondeva al suo profilo d’investimento.
Nella presa di posizione che la banca ha indirizzato all’Ombudsman, essa ha ribadito le sue conclusioni. Essa considerava che, in virtù delle proprie condizioni generali, l’acquisto dei fondi era da considerarsi accettato. Sempre secondo la banca, sulla base del verbale delle conversazioni telefoniche era possibile considerare che, nella primavera 2021, la cliente aveva effettivamente ordinato l’acquisto del primo fondo quale alternativa al deposito dei suoi averi in conto e allo scopo di evitare l’addebito d’interessi negativi. Nel suo profilo d’investimento, la cliente avrebbe inoltre confermato di possedere conoscenze ed esperienza in materia di fondi d’investimento tradizionali. Nel contratto di consulenza in investimenti era stata definita una strategia “difensiva”. Il fondo d’investimento contestato era un fondo tradizionale appartenente alla categoria di rischio 3 su 7. Secondo la banca, questo fondo aveva una bassa volatilità ed era di per sé diversificato. L’acquisto sarebbe quindi stato effettuato in sintonia con il profilo di rischio della cliente. La banca rilevava inoltre ch’essa era soggetta alla legislazione svizzera e che per la relazione d’affari era stato concordato il diritto svizzero. La direttiva MIFID II non sarebbe quindi applicabile.
Secondo la banca, concernente l’operazione effettuata alla fine del 2021, non esistevano protocolli circa una discussione relativa all’acquisto del secondo fondo. Ciò nonostante, l’acquisto sarebbe stato concordato. La banca sottolineava in proposito che i clienti hanno l’obbligo di utilizzare i mezzi a loro disposizione per sorvegliare il loro conto, rispettivamente il loro deposito e per contestare presso la banca eventuali errori e irregolarità.
Dopo aver ricevuto la sua presa di posizione, l’Ombudsman ha discusso del caso con la banca. Pur considerando che le regole della MIFID II eventualmente non erano applicabili e che la legge svizzera sui servizi finanziari non era ancora in vigore, egli ha espresso la sua sorpresa per il fatto che le operazioni con le quali erano stati acquistati i fondi non erano state meglio documentate. L’Ombudsman ha fatto inoltre notare alla banca che, secondo la giurisprudenza, in determinate circostanze appellarsi alla finzione di accettazione può essere considerato abusivo. Per quanto riguarda l’acquisto effettuato nella primavera 2021, l’Ombudsman ha ritenuto ragionevole l’interpretazione del verbale telefonico da parte della cliente secondo cui fino al trasferimento di ulteriori somme di denaro non doveva essere effettuato alcun investimento. Per quanto riguardava questo primo acquisto, l’Ombudsman ha perciò espresso i suoi dubbi sul fatto che la finzione di accettazione potesse essere invocata validamente dalla banca. Per quanto riguardava il secondo acquisto, ovvero l’operazione effettuata alla fine del 2021, l’Ombudsman ha considerato aver seri dubbi in proposito.
La banca era infine disposta a risarcire integralmente la cliente per le perdite derivanti dal primo acquisto e del 50% per quelle derivanti dal secondo acquisto. La cliente ha accettato l’offerta della banca.